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Il “tradimento virtuale” rende elevato il rischio di addebito della separazione

Il “tradimento virtuale” rende elevato il rischio di addebito della separazione

Il tradimento on lineequivale al tradimento reale. Lo ha deciso la Prima sezione civile della Corte di Cassazione – sentenza n. 9384 – secondo la quale chi flirta sui social network può subire la domanda di separazione giudiziale con addebito, proprio come nel caso dell’adulterio reale.

Insomma, anche il coniuge che si ritiene leso da messaggini “hot”, o chat ambigue, può chiedere la separazione per violazione dei doveri disciplinati dall’articolo 143 del codice civile (fedeltà reciproca, assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia e coabitazione).

La conseguenza di maggiore importanza che deriva da una violazione dell’obbligo di fedeltà è rappresentata dall’intollerabilità della convivenza, con addebito della separazione al coniuge responsabile del tradimento. Le conseguenze più importanti che derivano da un addebito della separazione, sono l’impossibilità di richiedere il mantenimento all’ex coniuge e la perdita dei diritti successori nei suoi confronti.



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